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AGCOM: Linee Guida in materia di accesso ai condomìni per la realizzazione di reti in fibra ottica

L’AGCOM ha aperto la consultazione pubblica sulle Linee Guida in materia di accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica FTTH. Lo scopo è quello di velocizzare la copertura in Italia superando alcuni vincoli che spesso causano lunghi ritardi.




 

Le Linee Guida, dopo aver fornito alcune definizioni (articolo 1), si propongono, in primo luogo, di richiamare in modo unitario il quadro normativo di riferimento onde assicurarne una corretta e completa comprensione.


 

Il secondo articolo si concentra invece sui limiti alla proprietà per lo sviluppo delle reti in fibra ottica e sui diritti e gli obblighi in materia di accesso alle infrastrutture fisiche interne all’edificio.


Ad esempio, l’AGCOM ha previsto che l’operatore abbia il diritto di appoggiare antenne, sostegni e di far passare condutture, fili o altri impianti nell’immobile per soddisfare richieste delle utenze e che i cavi e i fili senza appoggio possano passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private che dinanzi ai lati degli edifici dove non vi siano finestre o altre aperture.


Inoltre, l’operatore può sempre accedere a tutte le parti comuni degli edifici per installare, collegare e manutenere gli elementi di rete.


Quanto all’accesso alle infrastrutture esistenti, sono previste misure per soddisfare le richieste di accesso presentate da operatori di rete, incluse quelle di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente per i propri lavori; inoltre, i condomini e l’Amministratore non devono chiedere o ottenere alcuna autorizzazione preventiva dall’assemblea di Condominio per lo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne, in quanto equiparati dalla legge ai lavori di manutenzione straordinaria urgente.


 

L’articolo 3 delle Linee guida, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente richiamati nell’articolo 2, fornisce alcune indicazioni agli operatori per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo della rete in fibra ottica. A tale proposito l’Autorità raccomanda di evitare la inutile duplicazione della rete in fibra ottica dell’immobile, invitando l’Operatore ad utilizzare, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 all’Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici - articolo introdotto dall'art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014) quella esistente o comunque successivamente realizzata. Viene infine messo in evidenza il principio secondo cui le opere vanno realizzate a regola d’arte e nel rispetto della normativa tecnica vigente.



 

Le Linee Guida nell'articolo 4, forniscono delle indicazioni sulle condotte da tenere per facilitare l’interazione tra Operatore e proprietario dell’immobile nella fase successiva all’invio della richiesta di accesso da parte dell’Operatore. Il rispetto di tali indicazioni di massima dovrebbe, allo stesso tempo, prevenire le liti dovute alle condotte tenute dalle Parti. In tal caso le Linee guida, seppur non forniscono procedure vincolanti per le Parti, richiamano alcuni principi mutuati dall’esperienza regolamentare e di risoluzione di analoghe controversie dell’Autorità in materia di accesso alle infrastrutture.

In tale direzione le Linee guida, nello specifico, suggeriscono in che modo le Parti dovrebbero interloquire dalla data di richiesta di accesso.


 

L'articolo 5 verte invece sui prezzi per l’accesso all’infrastrutture esistente e sulla gestione delle attività di attivazione e migrazione, fermo restando che le modalità e i livelli di prezzo delle infrastrutture di posa sono oggetto di libera negoziazione tra le parti.



 

Infine, il sesto e ultimo articolo delle linee guida è stato pensato dall’AGCOM per fornire indicazioni sulla risoluzione delle controversie, prevedendo che in caso di mancato accordo sull’accesso alle infrastrutture in fibra ottica, dopo due mesi dalla richiesta formale, risulti possibile adire l’Autorità per la risoluzione della controversia.


Per le liti inerenti alla modalità di cablatura, a conclusione dei lavori, l’operatore dovrà invece depositare la certificazione delle opere per permettere all’AGCOM di valutare le controversie.



 


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