
IMPIANTO MULTISERVIZIO
Obblighi di legge, agibilità e conformità
per edifici in fibra ottica
Cos'è l'Impianto Multiservizio e perchè è obbligatorio
L'art. 135 bis del DPR 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia stabilisce che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali la domanda di permesso a costruire è stata presentata dopo il 1 luglio 2015 devono obbligatoriamente essere dotati di un Impianto Multiservizio in fibra ottica realizzato secondo le indicazioni della Guida CEI 306-2.
L'Impianto Multiservizio è un impianto che consente di gestire tutti i servizi condominiali su un'unica infrastruttura in fibra ottica, quali ad esempio internet a banda ultralarga, TV centralizzata terrestre e satellite, videocitofonia, videosorveglianza, e tanti altri ancora.
Non si tratta di un optional tecnologico: il D.L. 133/2014, convertito nella Legge 164/2014, ha modificato l’art. 4 della Legge 847/1964 inserendo le reti in fibra ottica tra le opere di urbanizzazione primaria, al pari di strade, fognature, rete idrica e pubblica illuminazione.
Un edificio realizzato senza tener conto delle norme sull'infrastrutturazione digitale è, agli occhi della legge, tecnicamente incompleto, esattamente come un condominio privo di rete idrica.
Senza l'Impianto Multiservizio, l'edificio non è Agibile
Dal 1° gennaio 2022, per gli edifici nuovi e per gli interventi soggetti a permesso di costruire, già ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001, l’adempimento degli obblighi di infrastrutturazione digitale deve essere obbligatoriamente attestato da un tecnico abilitato mediante il rilascio dell’attestazione di “Edificio predisposto alla banda ultra larga”. Questa attestazione deve essere allegata alla Segnalazione Certificata di Agibilità presentata al Comune dal progettista ordinistico.
Senza l'attestazione il progettista ordinistico non può presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità
Senza la Segnalazione Certificata di Agibilità l'edificio non è agibile
Senza agibilità, l'immobile non può essere venduto, locato o abitato legalmente!
Chi rilascia l'attestazione di Edificio predisposto alla banda ultra larga?
L'attestazione è rilasciata da un tecnico abilitato (per gli impianti definiti dal DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b che attesta sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera, secondo le norme tecniche di riferimento:
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Guida CEI 306-2 - cablaggio ottico negli edifici residenziali
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Guida CEI 306-22
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Guide CEI 64-100/1, 64-100/2 e 64-100/3
Una volta redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato, l'attestazione deve essere obbligatoriamente allegata alla Segnalazione Certificata di Agibilità, inviata al Comune dal progettista ordinistico come previsto dall’art. 24, comma 5, lettera e-bis del DPR. 380/2001.

Quali sono i requisiti obbligatori?
Oltre ai dati anagrafici del tecnico abilitato e ai dati catastali dell'edificio, il modulo prevede tre requisiti obbligatori, ciascuno corredato dei relativi allegati.
Ai fini della validità dell'attestazione finale, è necessario che il tecnico abilitato soddisfi tutti e tre i seguenti requisiti previsti:
Requisito 1:
Progetto edilizio degli spazi installativi
Attestazione di collaborazione con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'infrastruttura fisica multiservizio, limitatamente agli spazi installativi, nel rispetto della neutralità tecnologica, con caratteristiche conformi alle Guide CEI 306-2 e CEI 64-100/1-2-3.
Allegato 1:
Scheda con descrizione topologia e dimensioni degli spazi installativi compreso le modalità di accesso per la installazione e manutenzione degli impianti di comunicazione.
Requisito 2: Predisposizione dell'infrastruttura fisica passiva
Allegato 2:
Attestazione di realizzazione dell'infrastruttura fisica multiservizio
passiva predisposta per ospitare servizi a banda larga e ultra-larga,
limitatamente agli spazi installativi, nel rispetto della neutralità
tecnologica, secondo le Guide CEI 306-2 e CEI 64-100/1-2-3.
Scheda con descrizione ubicazione e caratteristiche degli apparati (C.S.O.E./STOM/DERIVAZIONI) nelle parti comuni dell’edificio.
Requisito 3:
Realizzazione dell'Impianto Multiservizio
Allegato 3:
Attestazione di realizzazione di un Impianto Multiservizio in fibra ottica
completo, fino ai punti terminali di rete nelle unità immobiliari, come
definito dalla Guida CEI 306-2.
Scheda progetto compreso descrizione del materiale (cavi multifibra e apparati passivi) costituenti l’impianto multiservizio in fibra ottica.
Tali requisiti possono essere attestati da un unico tecnico abilitato oppure ripartiti tra più soggetti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumendo la responsabilità esclusivamente di quanto effettivamente svolto, con relativa produzione della documentazione di competenza.
Al termine dei lavori, qualora siano presenti più attestazioni (sottoscritte da più tecnici abilitati), il progettista ordinistico dovrà allegarle tutte alla Segnalazione Certificata di Agibilità affinché l'attestazione complessiva risulti valida, completa e idonea a dimostrare il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti.
La registrazione al SINFI
Il privato (committente) presenta istanza a uno dei tecnici abilitati coinvolti, il quale provvede, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, alla comunicazione e registrazione dei dati dell’edificio nel Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), mediante accesso all’area riservata del portale web dedicato.
Poiché si tratta di un'attività svolta su istanza del privato, il tecnico abilitato concorda con il committente un giusto compenso per la prestazione relativa alla registrazione al SINFI.
Come funziona la Segnalazione Certificata di Agibilità?
Con il D.Lgs. 222/2016, lo Stato ha “spostato” il controllo preventivo e la responsabilità dell’agibilità di un edificio dal Comune al progettista ordinistico.
In passato l’agibilità era un procedimento amministrativo: si presentava una domanda al Comune che rilasciava il certificato di agibilità con possibilità di silenzio-assenso in caso di mancata risposta nei termini
Oggi è il progettista ordinistico che attesta l’agibilità, asseverando sotto la propria responsabilità la sussistenza di tutti i requisiti necessari, incluso l'impianto multiservizio in fibra ottica e ne invia segnalazione certificata al Comune.
Il Comune non rilascia più l’agibilità ma si limita a ricevere la segnalazione con la possibilità di eseguire controlli successivi (anche a distanza di anni). Non vige più il principio del silenzio-assenso.
Quali sono i rischi per il progettista?
Asseverare il falso nella Segnalazione Certificata di Agibilità non è solo un'irregolarità amministrativa: è un reato.
Le conseguenze ricadono direttamente sul progettista ordinistico su quattro fronti.
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Penale
Art. 481 codice penale (falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità): fino a 1 anno di reclusione o multa.
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Amministrativo
Il Comune può dichiarare la SCA inefficace, sospendere l'uso dell'immobile e ordinare gli adeguamenti necessari.
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Ordinistico
Apertura di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale, con rischio di sospensione dall'albo.
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Civile
Responsabilità per il risarcimento di tutti i danni subiti dal committente o da terzi in conseguenza della falsa attestazione.
